Nel 1954 la legge aveva previsto che in ogni Provincia fossero costituiti “i Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d’infanzia, diplomate in base alle disposizioni degli articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie, o in applicazione al regio decreto-legge 21 novembre 1929, n. 2230. Ma anche in base alla legge 3 giugno 1937, n. 1084, e alla legge 9 luglio 1940, n. 1098”.
La legge 1049 aveva pensato per i Collegi obblighi analoghi a quelli che sarebbero stati poi formalizzati per i nuovi Ordini provinciali nella legge 3/2018, che conferisce loro il ruolo di enti sussidiari dello Stato.
Un passaggio importante, quest’ultimo, visto che il Collegio era un semplice Ente ausiliario dello Stato mentre l’Ordine opera come Ente sussidiario dello Stato e può quindi svolgere compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato.
Scrivi un commento