A seguito della pubblicazione della citata sentenza, mi si riferisce che ci sarebbero in giro voci secondo le quali, in forza del precedente giurisprudenziale di Pordenone l’Azienda datrice di lavoro dovrebbe pagare direttamente la tassa di iscrizione all’Albo professionale degli infermieri. Si tratta però di una fuorviante e pericolosa interpretazione: FNOPI ha dunque richiesto al sottoscritto di fornire un parere a chiarimento della questione e, allo scopo, si precisa quanto segue.
Anzitutto non bisogna confondere i due distinti aspetti che la sentenza in commento ha affrontato: su chi grava la tassa di iscrizione e su chi deve materialmente provvedere al pagamento.

Parere De Donno – Sentenza Tribunale Pordenone


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