L’accesso civico è lo strumento che consente a tutti i cittadini di chiedere alla Pubblica amministrazione (un ministero, la regione, l’Agenzia delle entrate e così via) di pubblicare un’informazione, un dato o un documento che essa era obbligata a rendere noto sul proprio sito internet. L’istanza è gratuita e non va motivata: se l’amministrazione non risponde o non pubblica quanto richiesto, si può ricorrere al giudica amministrativo.
Ogni pubblica amministrazione deve rispondere, nel suo operare, ad una serie di principi imposti dalla legge. Tra questi troviamo il principio di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa (che deve tendere quindi al raggiungimento dei risultati nel miglior modo possibile), il principio di imparzialità e, infine, il principio di trasparenza. In particolare, quest’ultima regola impone alla P.a. di agire in modo cristallino e di rendere pubblico ogni atto, determinazione, delibera o provvedimento adottato nell’interesse generale. La Pubblica amministrazione, infatti, svolge la propria attività utilizzando risorse pubbliche, nell’interesse di tutta la collettività nazionale: quest’ultima deve essere messa in condizione di controllare, in ogni momento, tutte le fasi dell’agire amministrativo, anche per poter poi ricorrere al giudice per la tutela dei propri diritti.
Proprio per garantire la trasparenza, il D.Lgs. n. 33/2013 ha introdotto l’accesso civico, ossia è il diritto per chiunque di richiedere la divulgazione dei atti, dati e informazioni non pubblicati dalla Pubblica amministrazione nonostante l’obbligo imposto dalla legge.
Agg.to il 24/01/2024 alle ore 21,40.