Art. 591 cod. pen. Abbandono di persone minori o incapaci

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale (c.p.582), ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate (c.p.64) se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio (c.p.540), dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato.

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