Legge 23 novembre 1939, n. 1815. Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza

Art. 1
Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all’esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l’esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.
L’esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all’organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.

Art. 2. [Abrogato]

Art. 3. Sono esclusi dal divieto di cui all’articolo precedente gli enti e gli istituti pubblici, nonché fermo restando l’obbligo della notificazione preveduta dall’art. 1, comma secondo, gli uffici che le società, ditte od aziende private costituiscono per la propria organizzazione interna nelle materie indicate nei precedenti articoli.

Art. 4. [Abrogato]

Art. 5 [Abrogato]

Art. 6
Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno esercitano una professione o attività associata in modo diverso da quello stabilito dall’art. 1 devono conformarsi, entro il termine di sei mesi a decorrere da tale data, alle disposizioni dello stesso articolo. Trascorso inutilmente questo termine, essi devono cessare dall’esercitare la professione o l’attività associata in contrasto con il citato art. 1.
Coloro che, alla data indicata nel comma precedente, attendono alla tenuta o alla regolarizzazione dei documenti delle aziende senza essere legati alle aziende stesse da rapporti di impiego, possono chiedere l’autorizzazione prescritta dall’art. 4, ovvero provvedere alla denuncia di cui all’art. 5, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data anzidetta. Essi devono cessare la loro attività alla scadenza del termine di tre mesi, qualora nel termine stesso non abbiano presentato la domanda di autorizzazione, o la denuncia, ovvero entro tre mesi dal giorno in cui è divenuto definitivo il provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione.

Art. 7
Salvo che il fatto non costituisca reato più grave:
a) i contravventori alle disposizioni dell’articolo 1 e dell’art. 6, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 400.000;
b) i contravventori alle disposizioni dell’articolo 2, dell’art. 4 e dell’art. 5, comma 2, sono puniti con l’arresto sino a sei mesi o con l’ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.
I professionisti indicati nell’art. 5, che omettano di provvedere alle denunce di cui agli artt. 5 e 6, sono puniti con l’ammenda fino a L. 80.000.

Art. 8
Con decreti Reali da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le corporazioni, a termini dell’art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100, saranno date le norme che potranno occorrere per l’integrazione e l’attuazione della presente legge.

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